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Estinzione anticipata del mutuo a tasso fisso
Il mutuo puo' essere estinto prima della sua scadenza naturale, su richiesta del Cliente. Cio' accade quando il Cliente ha una certa somma di denaro e decide di chiudere il mutuo, in modo da smettere di pagare le rate mancanti liquidando oggi l'importo dovuto in un'unica soluzione. Ovviamente, il vantaggio per il Cliente è dato dal fatto che si smettono di pagare gli interessi per il periodo mancante.
Per estinguere il mutuo di solito l'intermediario finanziario chiede:
- il pagamento del debito residuo (cioè la quota di capitale non ancora rimborsata). L'ammontare del debito residuo dopo il pagamento di ogni rata si trova sul piano di ammortamento consegnato al Cliente in occasione della stipula del mutuo
- una penale di estinzione anticipata, calcolata come percentuale del debito residuo. Di solito la penale per l'estinzione anticipata di un mutuo a tasso fisso varia tra il 2% e il 4% del debito residuo. Quindi se il debito residuo è di 50.000 euro e la penale per estinzione anticipata è del 2%, in totale dovrete pagare 50.000 + 50.000 : 100 x 2 = 51.000 euro, di cui 1.000 di penale.
Da febbraio 2007, per i soli nuovi mutui per acquisto della prima casa, la normativa vieta l'inserimento di penali di estinzione anticipata. Possono ancora esistere, anche sui nuovi mutui, le penali di estinzione anticipata per i mutui prima casa non finalizzati all'acquisto (ad esempio mutui per la ristrutturazione) e per i mutui non prima casa. Inoltre la norma non ha effetti retroattivi, quindi per i mutui stipulati fino a gennaio 2007, se il contratto le prevede, le penali di estinzione sui mutui acquisto prima casa sono valide.

 

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